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Tasse, istruzioni per la ritenuta del 10% sui bonifici per risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie |
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Venerdì 30 Luglio 2010 00:00 |
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La ritenuta del 10%, a titolo di acconto d’imposta, che banche e Poste Italiane devono applicare sui bonifici relativi al pagamento di interventi di risparmio energetico e di recupero del patrimonio edilizio, deve essere calcolata sul totale del bonifico scorporato dell’Iva. In questo caso, per esigenze di semplificazione, l’aliquota è sempre assunta al 20%, a prescindere da quella effettivamente applicabile alla singola operazione.
È quanto si legge nella circolare n. 40/E, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, contenente le istruzioni per la determinazione della base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta d’acconto prevista dal DL 78 del 31 maggio 2010. Il documento evidenzia che le aliquote Iva possono essere diverse a seconda del tipo di intervento, ad esempio, l’Iva dovuta è del 10% per i lavori di ristrutturazione edilizia sulle abitazioni e del 20% per gli interventi di riqualificazione energetica su edifici diversi da quelli abitativi.
Poiché chi deve effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’Iva compreso nell’importo del bonifico, né l’aliquota applicata, per esigenze di economicità e semplificazione, nonché al fine di evitare errori, la base di calcolo su cui deve essere determinata la ritenuta d’acconto del 10% è costituita dal totale del bonifico decurtato dell’Iva del 20%.
La circolare precisa che, in sede di prima applicazione della disposizione del DL 78, non saranno erogate sanzioni in relazione a violazioni della norma, data l’immediatezza della sua entrata in vigore (1 luglio 2010), la complessità degli adempimenti e le obiettive condizioni di incertezza sulla determinazione della base imponibile, rispettando quanto previsto dallo Statuto del contribuente.
Redazione Web Prezzinvista – Redattore DD
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